Guida pratica sulle verifiche periodiche delle attrezzature di sollevamento

In questa sezione sono riportate alcune delle domandi più frequenti che ci vengono rivolte. La serie di domande e risposte sono aggiornate tenendo conto delle novità introdotte con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2013 della Legge 9 agosto 2013 n.98 di conversione del Decreto del Fare. L’elenco delle possibili domande non è esaustivo, nel caso non troviate la risposta ad un vostro dubbio vi chiediamo di contattare: Dott. Giovanni Pogliani – email: pgi@igq.it

Cosa sono le verifiche periodiche?

Il D. Lgs. 81/08, noto anche come Testo Unico sulla sicurezza, per le attrezzature di lavoro prevede una serie di adempimenti riportati nei commi 8 e 11 dell’art. 71.

(art. 71 comma 8 D.Lgs. 81/08):

Il datore di lavoro provvede affinché: le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. SANZIONE: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente

(art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/08):

Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in Allegato VII (D.Lgs. 81/08) a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni (prima dell’entrata in vigore, il 21 agosto 2013, della legge di conversione del Decreto del Fare erano, 60 giorni) dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti privati abilitati. Per eseguire le verifiche l’INAIL può avvalersi di soggetti privati abilitati Le successive verifiche sono richieste dal datore di lavoro, a sua libera scelta, ai soggetti privati abilitati o all’Asl. Il Dlgs. 81/08 distingue quindi due tipi di interventi: quelli previsti nel comma 8 sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente, quelli previsti nel comma 11 servono come controllo al fine di verificare che il datore di lavoro abbia eseguito tutti i controlli periodici indicati del costruttore dell’attrezzatura di lavoro e che l’attrezzatura sia in buono stato di conservazione e sicura per all’utilizzo SANZIONE: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente

Chi può eseguire i controlli di manutenzione (art. 71 comma 8 del D.Lgs. 81/08)?

I controlli possono essere eseguiti da un tecnico competente, cioè personale che abbia conoscenze adeguate per poter rilevare, o dichiarare l’assenza, di anomalie sulla attrezzatura. In teoria anche il datore di lavoro può eseguire direttamente i controlli periodici. In caso di incidente dovrà però poter dimostrare che realmente è stato in grado di VALUTARE CON COMPETENZA se la macchina era idonea ad un uso IN SICUREZZA.
In generale questi controlli sono eseguiti da ditte specializzate.

I controlli di manutenzione periodica (art. 71 comma 8 del D.Lgs. 81/08) sostituiscono le verifiche periodiche obbligatorie (art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/08)?

NO! Sono due tipi di controlli diversi. I controlli previsti dal comma 8 possono essere eseguiti dal datore di lavoro, se ha le competenze, o da ditte specializzate scelte dal datore di lavoro. I controlli periodici previsti dall’art. 71 comma 11 possono essere eseguiti da un soggetto privato abilitato, scelto dal datore di lavoro, o dalle ASL. La prima verifica periodica è sempre seguita dall’INAIL.

Chi effettua la manutenzione NON PUÒ ESEGUIRE VERIFICHE PERIODICHE che devono essere di tipo indipendente.
Gli Organismi abilitati alle verifiche periodiche NON POSSONO ESEGUIRE I CONTROLLI DI MANUTENZIONE

È importante tenere traccia dei controlli di manutenzione eseguiti?

Assolutamente si! La verifica va documentata perché è un obbligo di legge, come esplicitamente richiesto e previsto nell’Art 71, comma 9 – D.Lgs 81 del 2008): “I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Quale documento si utilizza per registrare i controlli di manutenzione?

Il documento di riferimento è il Registro di Controllo che deve riportare nel dettaglio la descrizione di tutti gli interventi eseguiti. Più dettagliati sono i riferimenti ai controlli e agli interventi eseguiti e più facile è tenere sotto controllo l’efficienza e la sicurezza dell’attrezzatura di lavoro.

Che cos’è il Registro di Controllo?

Il Registro di controllo è un documento predisposto dal datore di Lavoro nel quale vengono registrati per ogni attrezzatura tutti gli interventi di manutenzione, sostituzione di parti ed altre informazioni utili a dimostrare che la sicurezza nell’uso dell’attrezzatura è sempre garantita.

Quali attrezzature sono sottoposte a verifica periodica obbligatoria (art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/08)?

L’art. 71 comma 11 prescrive che il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate in Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

Che cos’è la messa in servizio?

Con il termine di messa in servizio si intende la comunicazione che il datore di lavoro deve fare all’INAIL, all’atto dell’acquisto di un’attrezzatura di lavoro nuova e quindi del suo primo utilizzo .

Come si esegue la denuncia di messa in servizio e immatricolazione presso l’INAIL?

A partire dal 27 maggio 2019 tutte le attività di certificazione e verifica delle attrezzature di sollevamento devono essere richieste esclusivamente utilizzando l’applicativo CIVA di INAIL

Una volta fatta la denuncia di messa in servizio cosa succede?

Si fa riferimento all’Allegato VII del D.Lgs 81/08 per controllare la frequenza a cui deve essere sottoposta a verifica l’attrezzatura di lavoro e, 45 giorni prima della scadenza, si fa richiesta di prima verifica. Ad esempio, una gru a torre, usata in edilizia, ha la frequenza di verifica annuale. Quindi, se la denuncia di messa in servizio avviene il 21/11/2013, il datore di lavoro farà la richiesta di prima verifica periodica almeno entro 03/10/2014.

Come si procede per la richiesta di prima verifica?

la richiesta va fatta tramite il portale CIVA raggiungibile dal sito INAIL.
È importate ricordarsi di indicare il nome di IGQ (Istituto Italiano di Garanzia della Qualità) quale soggetto privato abilitato. L’indicazione del soggetto abilitato è obbligatoria perché se l’INAIL non eseguirà direttamente la verifica dovrà delegare il soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro.

Se passano 45 giorni senza che l’INAIL risponda alla richiesta ?

Il datore di lavoro contatta direttamente IGQ.

A cosa serve la prima delle verifiche periodiche?

La prima verifica periodica serve a:

  1. identificare l’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l’uso del fabbricante. In particolare devono essere rilevate le seguenti informazioni:1
    • nome del costruttore.
    • tipo e numero di fabbrica dell’apparecchio,
    • anno di costruzione.
    • matricola assegnata dall’INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio.

Si deve inoltre prendere visione della seguente documentazione:

    • dichiarazione CE di conformità;
    • dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);
    • tabelle/diagrammi di portata (ove previsti):
    • diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
    • istruzioni per l’uso.
  1. accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante;
  2. verificare la regolare tenuta del Registro di Controllo ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all’articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008;
  3. controllare lo stato di conservazione dell’attrezzatura;
  4. effettuare le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza. Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà essere compilata la scheda tecnica di identificazione che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell’attrezzatura di lavoro.

Come si conclude la prima verifica periodica?

Alla fine della verifica, se l’attrezzatura è considerata sicura viene rilasciato un verbale indicante l’idoneità dell’attrezzatura e la relativa scheda tecnica. Nel caso non si sia potuto portare a termine la verifica per mancanza di documenti o indisponibilità dell’attrezzatura è rilasciato all’azienda un verbale di sospensione della verifica, che sarà poi terminata in un momento successivo. Nel caso l’attrezzatura di lavoro presenti carenze tali da pregiudicare la sicurezza, sarà rilasciato un verbale indicante la non idoneità ai fine della sicurezza e sarà avvisata immediatamente l’ASL di competenza territoriale.

Come si richiede la verifica successiva alla prima?

Dal 21 di agosto 2013 il datore di lavoro sceglie liberamente se chiedere direttamente la verifica ad IGQ, soggetto privato abilitato o all’ASL. IGQ mette a disposizione sul proprio sito web il modulo di richiesta da utilizzare che può essere trasmesso per posta elettronica, possibilmente certificata.

Quanto costano le verifiche?

Il costo delle verifiche è regolato da un apposito Decreto Tariffe, aggiornato ogni due anni, che fissa la tariffa per ogni tipologia di attrezzatura e per tipologia di verifica: prima verifica e verifiche successive.

In quanti giorni IGQ esegue la verifica?

I tempi medi di intervento di IGQ sono una settimana lavorativa

A cosa servono le verifiche periodiche successive alla prima?

Le verifiche periodiche successive alla prima serve ad accertare:

  • la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso,
  • lo stato di manutenzione e conservazione,
  • il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante specifiche dell’attrezzatura di lavoro e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, in esercizio da più di 20 anni, devono essere esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari .

Come si conclude la verifica successiva alla prima?

Alla fine della verifica, se l’attrezzatura è considerata sicura IGQ rilascia un verbale indicante l’idoneità dell’attrezzatura. Nel caso non si sia potuto portare a termine la verifica per mancanza di documenti o indisponibilità dell’attrezzatura IGQ rilascia all’azienda un verbale di sospensione della verifica, che sarà poi terminata in un momento successivo. Nel caso l’attrezzatura di lavoro presenti carenze tali da pregiudicare la sicurezza, IGQ rilascia un verbale indicante la non idoneità ai fine della sicurezza e avvisa immediatamente l’Asl di competenza territoriale.

In quali condizioni viene eseguita la verifica

L’azienda deve assicurare le seguenti condizioni operative:

  • l’apparecchiatura di sollevamento, con gli eventuali accessori, deve essere resa disponibile il giorno preventivamente concordato per la verifica;
  • l’area di lavoro riservata all’effettuazione della verifica deve essere accessibile esclusivamente agli operatori incaricati di seguire il controllo con il verificatore IGQ;
  • il personale manovratore deve essere in possesso dei requisiti di formazione, informazione, addestramento previsti dall’art. 71 comma 7 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • deve essere disponibile la documentazione richiesta comprensiva di manuale d’uso e manutenzione, registro di controllo e certificati CE di eventuali parti sostituite;
  • devono essere predisposti i carichi di peso noto che consentano di effettuare la prova di carico;
  • per gru mobili/trasferibili (autogru, gru a torre, ponti sviluppabili, gru su autocarro) con più di venti anni, all’atto della verifica il datore di lavoro deve esibire documentazione relativa alla verifica straordinaria ex art. 3.2.3 dell’Allegato II del DM 11/4/2011;

È inoltre raccomandabile che in sede di verifica siano presenti gli incaricati della manutenzione, siano essi interni o esterni all’azienda.

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